Art. 3.

      1. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 2 il periodo minimo di permanenza nelle zone d'intervento deve essere non inferiore a quindici giorni.
      2. Al fine di cui al comma 1 sono validi anche i periodi di viaggio impiegati per il trasferimento dall'Italia alla zona d'intervento e viceversa, dalla zona d'intervento ad analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare di cui all'articolo 1 in licenza a qualsiasi titolo.

 

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